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Area Contratto > Tipologie contratti di lavoro
L'apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire l'addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Quindi lo scopo è quello di fornire una qualificazione professionale ai giovani che ne sono sprovvisti; per i giovani già in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione professionale (attestato di qualifica, diploma di qualifica o diploma di scuola media superiore) è un'occasione di inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.
Nel contratto di apprendistato il datore di lavoro deve precisare le prestazioni che saranno richieste al lavoratore, l'addestramento che gli sarà impartito all'interno dell'azienda o in strutture esterne e la qualifica che sarà conseguita dal giovane al termine del rapporto di apprendistato.
La riforma del lavoro ha introdotto una nuova disciplina dell'apprendistato che però non è al momento applicabile poichè non è ancora stata adottata specifica regolamentazione da parte delle regioni e provincie autonome.
Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali/provinciali si applica pertanto la vecchia disciplina; è però venuto meno l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte del Servizio Lavoro.
Con la riforma introdotta dal D.Lgs. del 10.09.2003, n. 276 sono rinvenibili, sostanzialmente, tre tipologie di contratto di apprendistato:
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età sopra citati sono elevati di due anni. Entro i suddetti limiti di età, il rapporto di apprendistato non deve necessariamente esaurirsi, bensì iniziare, in quanto il sopraccitato limite massimo è riferito al momento della costituzione del rapporto stesso.
Costituzione, svolgimento ed estinzione del rapporto
Il contratto di apprendistato è disciplinato in base ai seguenti principi:
La qualifica che il lavoratore potrà conseguire al termine del rapporto deve essere definita ai sensi della Legge 53/2003.
In merito agli accertamenti sanitari, gli apprendisti minori soggetti alla sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 626/1994 sono sottoposti ad accertamenti preventivi e periodici effettuati dal medico competente, mentre se non soggetti alla sorveglianza sanitaria vanno sottoposti alle visite preventive e periodiche presso l'ASL competente, a cura e spese del datore di lavoro ai sensi dell'art. 8 della Legge 977/1967. Anche per quanto riguarda gli apprendisti maggiorenni, occorre distinguere l'ipotesi in cui tali soggetti non siano adibiti ad attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 626/1994 dall'ipotesi in cui vi siano, invece, adibiti. Nel primo caso vanno sottoposti a visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente; nel secondo caso sussiste, attualmente, l'obbligo di due accertamenti sanitari volti entrambi a verificare l'idoneità alla mansione specifica alla quale devono essere adibiti: uno eseguito presso le competenti strutture pubbliche (ex Legge 25/1955) e l'altro effettuato dal medico competente (ex D.Lgs. 626/1994) (Circ. Min. Lav. 11 del 17/01/2001).
L'assunzione degli apprendisti può essere effettuata tramite la normale comunicazione al Centro per l'impiego competente contestualmente all'instaurazione del rapporto.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003 non è più necessario richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro (in Trentino il Servizio Lavoro) l'autorizzazione preventiva per instaurare un rapporto di apprendistato.
Al contratto di apprendistato può essere apposto un periodo di prova, che generalmente è regolato dai contratti collettivi di categoria e che comunque non può eccedere la durata di due mesi.
L'apprendista può essere assunto anche con contratto a tempo parziale, purché la durata delle prestazioni lavorative sia compatibile con il raggiungimento della qualifica professionale (Circ. Min. Lav. 102/1986).
Per quanto riguarda il limite numerico all'assunzione, il datore di lavoro non artigiano può assumere:
Per le imprese artigiane la legge quadro di riferimento (Legge 443/1985) disciplina, in generale, l'intera prestazione d'opera di personale dipendente entro i seguenti limiti:
Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti quali ad esempio:
Vengono invece computati per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e per i licenziamenti collettivi.
Un ulteriore incentivo normativo è costituito dalla possibilità di inquadrare gli apprendisti in una categoria fino a due livelli inferiore rispetto a quella spettante in base al contratto collettivo applicabile, per i lavoratori non apprendisti.
Durata dell'apprendistato
La durata dell'apprendistato varia in base alla tipologia del contratto, così come definito dal D.Lgs. 276/2003:
l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ha durata non superiore a tre anni; la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o da soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della Legge 53/2003;
l'apprendistato professionalizzante ha durata non inferiore a due anni e non superiore a sei (compresi, se presenti, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito della prima tipologia); sono comunque i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale che ne stabiliscono, in base al tipo di qualificazione da conseguire, la durata;
l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ha durata definita dalle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative, che stabiliscono anche i principi ai quali debbono uniformarsi questi contratti.
I periodi di servizio in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alla stessa attività .
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio o servizio militare non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.
La formazione nell'apprendistato
La formazione professionale nell'apprendistato si svolge all'interno dell'azienda mediante affiancamento o all'esterno attraverso la partecipazione ad appositi corsi.
L'art. 16 della Legge 196/1997, come modificato dalla Legge 263/1999, ha valorizzato notevolmente i momenti di formazione e ha stabilito che le relative agevolazioni non trovino applicazione nel caso della mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente
A tale riguardo i datori di lavoro devono comunicare all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale contestualmente alla comunicazione di assunzione dell'apprendista stesso; il decreto Ministeriale del 07.10.1999 stabilisce anche che le iniziative formative devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista.
Pertanto il datore di lavoro, per poter beneficiare delle agevolazioni contributive previste per il rapporto di apprendistato, deve consentire al proprio apprendista di frequentare le attività di formazione esterna, le quali, comunque, dovranno essere proposte al datore di lavoro dall'amministrazione pubblica competente, che non solo deve organizzare l'attività formativa, ma anche avanzare una formale proposta di partecipazione all'azienda. Nel caso di inadempienza nella erogazione della formazione, di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
A tale riguardo con la Circolare 78 del 09.11.2000, il Ministero del Lavoro ha specificato che l'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione esterna ed eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi, che devono essere debitamente certificate.
Inoltre, perché il datore di lavoro possa usufruire delle agevolazioni contributive, occorre che l'apprendista che si sia assentato dalle attività formative partecipi alle iniziative di recupero eventualmente programmate fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista. In mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste.
Il monte ore di formazione, esterna ed interna all'azienda, deve essere in via di principio congruo al conseguimento della qualifica professionale; solo nel caso della tipologia di apprendistato professionalizzante è definito un minimo di 120 ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
Il D.Lgs. 276/2003 rinvia poi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti.
La formazione effettuata viene registrata nel libretto formativo.
In attuazione di quanto previsto dal citato art. 16 della Legge 196/1997, il Ministro del Lavoro ha emanato specifiche disposizioni relative a contenuti e obiettivi delle attività di formazione degli apprendisti, stabilendo che le stesse devono essere strutturate in forma modulare e che i contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, devono essere articolati come segue:
contenuti a carattere trasversale: eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche, comportamenti relazionali, conoscenze organizzative e gestionali e conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali). In questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali; in questo ambito dovranno essere sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della specifica figura professionale.
La formazione sui contenuti di carattere economico e trasversale deve essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale o nelle strutture accreditate ai sensi dell'art. 17 della Legge del 24/06/1997, n. 196.
A completamento del quadro normativo riferito alle modalità di svolgimento della formazione nell'apprendistato, il Ministero del Lavoro, con Decreto del 28 febbraio 2000, ha indicato le caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale previsto dalla citata Legge 196/1997, stabilendo, tra l'altro, che le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore con formazione e competenze adeguate designato dall'impresa.