Uilm Pordenone


Vai ai contenuti

Assunzione

Area Contratto

Art. 1. – Assunzione

L’assunzione dei lavoratori e` fatta in conformita` alle norme di
legge.
All’atto dell’assunzione l’azienda comunichera` al lavoratore per
iscritto:
1) la tipologia del contratto di assunzione;
2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si
tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la sede di lavoro in cui prestera` la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui
viene assegnato, le caratteristiche o la descrizione sommaria
del lavoro e la retribuzione;
5) la categoria giuridica di appartenenza, per i soli fini previsti
dalla legislazione vigente (compresa quella riguardante
l’assicurazione malattia e il congedo matrimoniale);
6) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo
di lavoro;
7) la durata dell’eventuale periodo di prova;
8) le condizioni connesse alla tipologia del contratto di assunzione
e tutte le altre eventuali condizioni concordate.

Al lavoratore sara` consegnata una copia del presente Contratto
collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a Cometa,
i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni
altra modulistica prevista dagli obblighi di legge.

Al lavoratore sara` altresì fornita adeguata informazione sui rischi
e sulle misure di prevenzione e protezione adottate secondo quanto
previsto dall’art. 1, Sezione quarta, Titolo V.

Art. 2. – Periodo di prova

L’assunzione puo` avvenire con un periodo di prova non superiore
a:


categoria professionale durata ordinaria durata ridotta
1 1 mese 20 giorni
2 e 3 1 mese e 1/2 1 mese
4-5 e livello superiore 3 mesi 2 mesi
6-7 6 mesi 3 mesi

I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i
lavoratori:

a) che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno
un biennio presso altre aziende;
b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo
complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento
allo stesso profilo professionale di assunzione.
Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo
contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori
che abbiamo prestato presso la stessa azienda attivita` lavorativa
per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di
uno o piu` rapporti a termine che di uno o piu` contratti di somministrazione
di manodopera, per un periodo complessivamente superiore
al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento
non puo` essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi piu`
brevi la durata della prova e` ridotta nella stessa misura.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori
di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al momento
dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare
i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo
di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti
massimi previsti dal primo comma del presente articolo.

L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione
di cui all’art. 1 del presente Titolo, e non e` ammessa ne´ la
protrazione, ne´ la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di
malattia o di infortunio il lavoratore sara` ammesso a completare il periodo
di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro
tre mesi.

Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro
puo` aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna
delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso
ne´ della relativa indennita` sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,
l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianita` di servizio
decorrera` a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli
obblighi previsti dal presente Contratto, salvo che non sia diversamente
disposto dal contratto stesso.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni
o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine
del periodo stesso, l’azienda e` tenuta a retribuire il solo periodo di
servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione
a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito.

Art. 3. – Documenti, residenza e domicilio

All’atto dell’assunzione il lavoratore dovra` presentare i seguenti
documenti:
a) carta di identita` o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia`
provvisto;
d) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’interessato
dovra` comunicare anche l’eventuale domicilio,
ove questo sia diverso dalla residenza).
Ai sensi dell’art. 689 del Codice di procedura penale e nei limiti
di cui all’art. 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il datore di
lavoro potra` richiedere il certificato penale del lavoratore.
All’atto dell’assunzione il lavoratore esibira`, ove ne sia in possesso,
la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi
a cura dell’azienda.
Il datore di lavoro dovra` rilasciare ricevuta dei documenti che
trattiene.

Il lavoratore dovra` comunicare gli eventuali successivi mutamenti
di residenza e di domicilio.

Home Page | Chi siamo | Area Contratto | Tutele | Contratti-Sicurezza-R.S.U. | Fabbrica Società | Link | Mappa del sito


Uilm Pordenone | uilmpordenone@libero.it

Torna ai contenuti | Torna al menu