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Tutele
Art. 3. - Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici
non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante
il quale detti lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attivita` di
servizio.
La richiesta di congedo dovra` essere avanzata dagli aventi diritto
con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Il congedo non incide sulle ferie che , pertanto possono essere fruite previo accordo con l'azienda.
UNA SOLA VOLTA L'assegno spetta una sola volta anche qualora si tratti di lavoratore
extracomunitario di uno stato che ammetta la poligamia,salvo il caso di successivi matrimoni
per morte del coniuge o per divorzio.
EXTRACOMUNITARI L'inps ha precisato che il lavoratori extracomunitari, regolarmente residenti in Italia da prima del matrimonio,
hanno diritto a fruire del congedo matrimoniale, anche se il matrimonio è stato contratto all'estero.
Art. 7 - DIRITTO ALLO STUDIO ED ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
A far data dal 1º gennaio 2004 verra` determinato, all'inizio di
ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti
per l'esercizio del diritto allo studio e per la formazione professionale
qui disciplinati, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale
dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unita` produttiva in
quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni
del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda
o dall'unita` produttiva per frequentare i corsi di studio di cui
alla lettera A) ed i corsi di formazione professionale di cui alla lettera
B) non dovranno superare rispettivamente il 2 per cento del totale
della forza occupata e comunque il 3 per cento complessivo; le
aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno
la frequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri di cui
alla lettera A) compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.
Dovra` essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della
attivita` produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali
unitarie. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari
risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno
arrotondati all'unita` superiore.
A) Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in
relazione all'attivita` dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto,
con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico
del monte ore triennale come sopra definito.
In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un
massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un
solo anno, sempreche´ il corso al quale il lavoratore intende partecipare
si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste
come permesso retribuito.
Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell'attuale
scuola dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella Dichiarazione
a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo), per l'alfabetizzazione
degli adulti, e di lingua italiana per lavoratori stranieri
al fine di agevolarne l'integrazione, il monte ore di permesso retribuito,
comprensivo delle prove di esame, pro-capite nel triennio e`
elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore
di frequenza ai detti corsi e` elevato a 2/3 sino a concorrenza delle
predette 250 ore.
Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti
con l'orario di lavoro, l'ultimo biennio per il conseguimento
del diploma di scuola media superiore (fermo restando quanto previsto
nella Dichiarazione a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo)
saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non
piu` di due anni nel corso del rapporto di lavoro, cumulabili con
quanto previsto al successivo art. 8.
Art.8 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi
e per gli esami dei lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale
statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta,
in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi
retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e
per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami
universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi
non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma
del diritto allo studio di cui all'art. 7, del presente Titolo.
Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianita`
di servizio, i congedi per la formazione previsti dal successivo art.
9, del presente Titolo, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianita`
di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120
ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verra` programmato trimestralmente
pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le
esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che
siano stati sostenuti per piu` di due volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovra` produrre
le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente
articolo.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi
aziendali.
Art. 9. - Congedo per formazione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i
lavoratori con almeno 5 anni di anzianita` di servizio potranno richiedere,
nell'arco dell'intera vita lavorativa, un periodo di congedo non
retribuito pari ad un massimo di undici mesi anche frazionabili al fine
di completare la scuola dell'obbligo, conseguire il titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare
ad attivita` formative diverse da quelle poste in essere o finanziate
dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovra` presentare richiesta scritta al datore di lavoro
almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno
60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni,
specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L'azienda valutera` l'accoglimento della richiesta tenuto conto
delle esigenze tecnico organizzative ed in caso di diniego o differimento
del congedo informera` l'interessato dei motivi che hanno determinato
la decisione.
Il datore di lavoro può, per ragioni organizzative, non accogliere la richiesta di congedo
oppure differirne il godimento.
Il lavoratore può previo accordo aziendale chiedere l'anticipazione del TFR per compensare la mancata retribuzione.
VOLONTARIATO
Definizione di " Organizzazione volontariato"
E' considerato tale ogni organismo di protezione civile liberamente costituito senza fini di lucro (ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile ) che svolge ho promuove avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasioni di catastrofi , calamità naturali o eventi che per intensità ed estenzione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, nonchè attività di formazione e addestramento nella stessa materia.
Il Dpr. n 194/2001 regolamenta il diritto dei volontari legittimamente impegnati in eventi calamitosi (o in esercitazione ) di usufruire dei giorni di permesso retribuito per porre in essere gli interventi di protezione civile .
Ai volontari aderenti alle assoc. di volontariato inserite nell'apposito elenco impiegati in attività di soccorso e assistenza in occasione di pubbliche calamità vengono garantite entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti :
- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa da parte della organiz. di volontariato contro gli infortuni e le malattie professionali, secondo le modalità previste dall' art. 4 legge n. 266/91.
- la richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova dagli interessati o dalle associazioni a cui gli stessi aderiscono .
Il datore di lavoro può chiedere alla protezione civile il rimborso della retribuzione erogata ( ma non dei relativi contributi previdenziali e assistenziali , che restano a suo carico).