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Ferie

Area Contratto

L'articolo 36 della Costituzione afferma che: "il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite". A partire dal 01.01.2008 competono ogni
anno:

a) 4 settimane di ferie (20 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell'orario
settimanale su 5 giorni) fino a 10 anni di anzianità aziendale
b) 4 settimane più 1 giorno (21 giorni lavorativi) da 10 a 18 anni di anzianità
aziendale

Il lavoratore in un anno matura 160 ore pari ai 20 giorni e mensilmente ne matura 13,33

Le festività retribuite interrompono le ferie: pertanto si darà luogo al prolungamento
del periodo feriale per altrettante giornate,oppure ad un pagamento della relativa
indennità sostitutiva.

Ogni settimana di ferie dovra` essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni
lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale
sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali
compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative
svolte in particolari condizioni di
luogo, ambiente e tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verra`
computato l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre
immediatamente precedente la corresponsione
delle ferie. Per i concottimisti verra` computata la media delle percentuali di
maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga.
I giorni festivi di cui all'art. 9 del presente Titolo che ricorrono
nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie
per cui si fara` luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo
feriale.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento,
per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e
collettive non potra` eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese
aziendali. Il calendario dovrà essere condiviso con le RSU ed esposto
ai lavoratori entro il 31 Marzo .
L'epoca delle ferie collettive sara` stabilita dalla Direzione, previo
esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio
dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto
all'intero periodo di ferie spettera`, per ogni mese di servizio prestato,
un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione
di mese superiore ai 15 giorni sara` considerata, a questi effetti, come
mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spettera`
il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara` considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non puo` essere considerato periodo di
ferie.
Non e` ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento
annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili
esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il
lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma
non e` ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime
con una indennita` retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione
avra` luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-
organizzative.
L'indennita` dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute
e` costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.
In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel
corso del periodo di ferie, sara` corrisposto al lavoratore il trattamento
di trasferta per il solo periodo di viaggio.

Norme transitorie.
1) I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la
Disciplina speciale, Parte prima, iniziano a maturare a partire dal 1º
gennaio 2008 l'anzianita` di servizio necessaria per aver diritto al
giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti
ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.
2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte
prima, in forza alla data del 31 dicembre 2007, e` riconosciuto, dal
1º gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane
in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianita` aziendale e
55 anni di eta`.

Nota a verbale.

Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire
ai lavoratori ne´ perdite ne´ vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni
piu` favorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa
suddetta.

Dichiarazione comune.

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d'origine
dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la
massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative,
le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire
di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo
oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal
Contratto eventualmente disponibili.

Se la malattia coincide con le ferie

Nel caso in cui il lavoratore si ammali prima dell'inizio del periodo di
ferie concordate con il datore di lavoro , la malattia prevale sulle ferie
e la fruizione delle stesse viene sospesa :in poche parole il lavoratore va considerato
assente per malattia.

La malattia che insorge durante la fruizione delle ferie ne sospende infatti il decorso se :

- la malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello
stesso;
- la malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario

Le ferie vanno perciò recuperate in un momento successivo. Lo stabilisce la sentenza
n 616/87 della Corte costituzionale . Viene cosi' sancito che le ferie sono, per tutti ,
un diritto irrinunciabile finalizzato a ritemprare le energie psicofisiche usurate dal lavoro.


ASSENZE : UTILITA' PER FERIE

motivo dell'assenza utile non utile *
indisponibilità del datore di lavoro
X
astensione facoltativà
per maternità
X
astensione obbligatoria
per maternità
X
assenza per malattia
bambino fino a 8 anni
di età
X
malattia o infortunio
X
congedo matrimoniale X
servizio militare
X
richiamo alle armi
X
assenza per seggio elettorale
X
permessi retribuiti X
aspettativa X
sciopero X
Cig a orario ridotto X
Cig a " zero ore " X
*Salvo diverse disposizioni contrattuali

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