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Area Contratto
Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale?
In caso di infortunio sul lavoro: Informare il datore di lavoro.
In caso di malattia professionale: Informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o prima possibile se causa astensione dal lavoro.
Appena ne ha avuto notizia, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la relativa denuncia.Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.
La Corte Costituzionale (sentenze 179 e 206 del 1989) ha stabilito che il lavoratore può dimostrare la possibile origine lavorativa della malattia anche se questa non è compresa tra le malattie professionali elencate nelle apposite tabelle di legge.
L'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno da luogo di lavoro (infortunio in itinere) in condizioni particolari; è importante valutare e considerare bene ogni caso.
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato (naturalmente in vigenza dell'obbligo assicurativo, cioè dell'esercizio di una attività che lo esponga a determinati rischi).
A quali prestazioni economiche si ha diritto? Il datore di lavoro deve pagare:il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro. Il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.L'INAIL deve pagare:Dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino alla guarigione clinica (senza limiti di tempo). Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di pagamento.
Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo il 24/7/2000 - La nuova normativa che si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali avvenute dal 25 luglio 2000 in poi - è previsto anche il risarcimento del danno biologico.
Il danno biologico inteso come "danno alla salute" è stato introdotto nell'ambito assicurativo INAIL dall'art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000. La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi.
Infortunio in itinere - E' infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso:di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.
E' coperto dalla tutela assicurativa l'evento, e quindi l'infortunato, a condizione che l'uso del mezzo privato sia necessitato. Al momento sono esclusi dalla tutela: Le interruzioni o le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate; gli infortuni cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci; o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;carenza di prescritta abilitazione alla guida.
ATTENZIONE: Vanno ricordate alcune specificità. Nel caso di lavoratori interinali o somministrati secondo la nuova normativa, la denuncia di infortunio e/o di malattia professionale è di competenza dell'azienda somministratrice e non di quella utilizzatrice. Questi lavoratori, con tempi e modalità precise, hanno diritto a prestazioni ulteriori - ottenute dalla contrattazione nazionale - a carico di un organismo bilaterale denominato E.BI.TEMP. e prestazioni accessorie che vengono a decadere ove non si osservino i tempi prestabiliti per i dovuti adempimenti.
Rendita per morte - Nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, i familiari a carico hanno diritto a una rendita calcolata sulla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento - sempre nel rispetto di una quota minima al di sotto della quale non si scende ed una massima al di sopra della quale non si può andare indipendentemente dalla retribuzione percepita, così ripartita: 50% al coniuge 20% a ciascun figlio
La rendita totale in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento.
In mancanza di coniuge e figli: 20% ai genitori naturali e adottivi 20% a ciascuno dei fratelli e sorelle, ovviamente solo se a carico.