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La disoccupazione

Tutele

Esistono due tipi di indennità di disoccupazione, quella detta ordinaria; e quella detta con requisiti ridotti. La prima si tratta di un sussidio economico che spetta ai lavoratori licenziati o titolari di un contratto a tempo determinato che siano stati assicurati per almeno due anni contro la disoccupazione involontaria e per i quali siano stati versati almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti:- aver lavorato almeno 52 settimane nell'ultimo biennio (ovvero un anno);- avere anzianità assicurativa presso l'INPS di almeno 2 anni;- stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs 297/ 2002.
La seconda, si tratta di un sussidio economico che spetta al lavoratore che, essendo stato licenziato per cause non attribuibili alla sua volontà, e non potendo far valere 52 settimane di contributi negli ultimi due anni, abbia lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, con contratto di lavoro subordinato, anche a termine.

Requisiti:- aver lavorato almeno 78 giorni nell'anno solare precedente verificabile controllando estratti contributivi mod. CUD oppure 01M;
- avere versato almeno un contributo assicurativo per la disoccupazione involontaria di una settimana (contributi INPS) nei due anni precedenti la presentazione della domanda ( per le indennità pagate nel 2002 il contributo deve essere accreditato entro la fine del 1999);
- non è necessaria l'iscrizione al Centro per l'Impiego; E' possibile licenziarsi e ottenere l'indennità di disoccupazione solo per il periodo di maternità (ovvero per tutto il periodo in cui il datore di lavoro non può licenziare, all'incirca fino al compimento del primo anno di età del bambino). Non è possibile usufruire dell'indennità di disoccupazione se si è titolari di contratto di apprendistato, se si è lavoratori autonomi o parasubordinati, i lavoratori presso le cooperative,extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale (perché non assicurati contro la disoccupazione involontaria) e chi ha usufruito del trattamento di disoccupazione ordinaria nell'anno precedente. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998, non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione (Legge 448 del 1998)


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