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Area Contratto > Tipologie contratti di lavoro
LAVORO A CHIAMATA
Nel D.lgs. n. 276/2003 (artt. 33/40) viene previsto anche il lavoro a chiamata (job on call, definito anche contratto su chiamata o di "lavoro intermittente").
L'art. 1, c. 45, L. n. 247/2007 ne ha sancito l 'abrogazione con deroghe per alcuni settori
come il turismo e lo spettacolo. Sarà la contrattazione collettiva a prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro al fine dello svolgimento) di prestazioni di carattere discontinuo durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi.
I Ccnl inoltre disciplineranno condizioni, requisiti e modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative, e potranno prevedere anche l'erogazione di un'indennità di disponibilità nei casi in cui l'impegno a prestare attività discontinue sussista per un certo periodo di tempo. Restano in essere i contratti presistenti all' 1/1/2008.
LAVORO RIPARTITO
Il job sharing, o lavoro di coppia, è un contratto di lavoro subordinato con il quale due o più lavoratori si assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa, con piena libertà di distribuire tra loro a piacimento l'orario di lavoro. Questa peculiare forma di lavoro, sorta negli Usa sul finire degli anni '60, è ora espressamente tipizzata dalla legislazione di alcuni paesi europei. Il lavoro ripartito si presenta infatti come uno strumento di flessibilità dell'orario di lavoro che può ,essere proficuo sia per le imprese, posto che garantisce normalmente una maggior intensità produttività del lavoro riducendo gli effetti delle assenze, sia per gli stessi lavoratori, a cui viene contrattualmente garantita un'ulteriore possibilità di conciliare tempi di vita (esigenze familiari, di studio, ecc.) e tempi di lavoro.
La sua più congeniale applicazione potrebbe essere rivolta ad alcuni tipi di prestazioni lavorative subordinate (come: segretarie, insegnanti di scuole private, portieri, venditori porta a porta, impiegati amministrativi, personale medico e paramedico di cliniche private ed ambulatori, ecc.) e ad alcuni specifici soggetti (in particolare coniugi, studenti, genitori e figli).
Il job sharing (conosciuto anche come partage de l'emploi )ha trovato una compiuta e specifica regolamentazione nel nostro ordinamento solo con gli artt. 41/45, DJgs. n. 276/2003, entrato in vigore il 24/10/2003, come poi modifìcato dal D.lgs. n. 251/2004.
Il lavoro ripartito si differenzia dal part-time.Infatti, mentre nel part time, con la pura e semplice suddivisione di un posto a tempo pieno in due posti a tempo parziale, due lavoratori sono personalmente responsabili di singole e autonome prestazioni (job splitting), nel contratto di lavoro ripartito, come si diceva all'inizio, un'unica obbligazione è solidalmente adempiuta da più lavoratori.
DEFINIZIONE
Ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa.
Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti collettivi, i lavoratori (job sharers) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qualcaso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posto in capo all'altro obbligato.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
Salvo diversa intesa tra le partì, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.
La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva.
CONTRATTO PER ISCRITTO
Il contratto di lavoro ripartito è stipulato tra l'azienda e un massimo di due coobbligati in forma scritta, al fine di provare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale,mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse.
Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
NON DISCRIMINAZIONE
Il lavoratore ripartito non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Il trattamento è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
COMPATIBILITÀ
Si ritiene, nel silenzio della legge, che il contratto ripartito possa essere instaurato anche utilizzando le tipologie contrattuali del part time e del contratto a termine. Non crediamo che, invece, esso possa coesistere con i contratti formativi (apprendistato o inserimento). Nessun ostacolo dovrebbe sussistere a che il contratto ripartito possa essere concluso anche con i lavoratori disabili (uno o entrambi i coobbligati).
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione per la pensione, dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale, compreso il compattamento contributivo per il calcolo delle pensioni.
Il calcolo delle prestazioni previdenziali e dei contributi è effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell' effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
JOB SPLITTING
Nel job splitting un'unica posizione lavorativa è divisa tra due lavoratori, ciascuno dei quali resta tuttavia titolare di un distinto rapporto di lavoro a tempo parziale indipendente dall'altro.
Il datore dì lavoro parcellizza la posizione lavorativa, in genere frammentando l'unità di tempo in più frazioni, e stipula con diversi lavoratori contratti di lavoro distinti per ogni «frazione» individuata. Non vi è dunque in questo caso obbligazione solidale dei due lavoratori: ciascuno è responsabile della prestazione che il contratto gli assegna.
I rapporti di lavoro si svolgono in maniera totalmente distinta dal punto di vista giuridico.
Trattandosi di due obbligazioni distinte non vi è nessun coinvolgimento del lavoratore nel caso in cui l'altro lavoratore (o gli altri lavoratori) che «divide il posto» risulti inadempiente.