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Area Contratto > Tipologie contratti di lavoro
Per i contratti di lavoro a tempo determinato si applica il decreto Legge 368 del 6 settembre 2001,( non firmato allora dalla CGIL) e successive modifiche del pacchetto Welfare.
Il CONTRATTO stabilisce che i lavoratori che abbiano avuto, nella stessa azienda e per mansioni equivalenti, sia rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato che con contratto di somministrazione, e abbiano lavorato per un periodo di 44 mesi complessivi anche frazionati acquisiscono il diritto al contratto indeterminato.
ATTENZIONE i contratti a termine e di somministrazione (interinali) in corso alla data del 1 gennaio 2008 non verrà applicata la nuova normativa. Il consiglio è comunque quello di contattarci e verificare la documentazione.
N.B - i periodi di lavoro già effettuati alla data dell'1.1.2008 si computano, insieme ai periodi di lavoro successivi, ai fini della determinazione del periodo massimo di cui alle previsioni contrattuali sulla stabilizzazione del rapporto di lavoro, decorsi 15 mesi dalla medesima data
II rapporto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato, tuttavia il datore di lavoro al momento dell'assunzione può decidere di fissare una scadenza alla durata del contratto. Il d.lgs n°368 del 2001 recepisce la direttiva comunitaria sul lavoro a termine (Dir. CE 70/99).sostituisce la legge 230/62. Non è inoltre richiesta alcuna specifica ragione per assumere con un termine se il rapporto di lavoro, puramente occasionale, non è superiore a 12 giorni o se riguarda particolari categorie di lavoratori:
dirigenti; lavoratori in mobilità - solo con contratto al massimo di un anno per il quale il datore di lavoro beneficia di agevolazioni contributive - lavoratori disabili (art. 11 L. 68/1999), soggetti che hanno ritardato il pensionamento ( art. 75 L 388/00); nel settore dei servizi e del turismo per un periodo non superiore a tre giorni; per l'assunzione di personale addetto all'assistenza o ai servizi operativi nel settore del trasporto aereo. Il Contratto a termine è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
PROROGA - La proroga è ammessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del Contratto a Termine è inferiore a 3 anni; in questo caso la durata del contratto, compresa la proroga, non potrà essere superiore a 3 anni.
La proroga deve essere giustificata da ragioni oggettive e deve riferirsi alla stessa attività per cui il Contratto a Termine è stato inizialmente stipulato.
DIVIETI - Il lavoro a tempo determinato non è consentito:
per la sostituzione di lavoratori in sciopero; in casi di Contratti di Solidarietà o Cassa Integrazione che riguardano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il Contratto a Termine da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della legge 626 in aziende dove si sia proceduto entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto a Termine.
La forma del contratto - L'assunzione a termine deve risultare da un atto scritto. Qualora la data di scadenza del contratto non risulti chiaramente si ha come conseguenza la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato. Nel contratto vanno specificate le concrete ragioni che giustificano la sua scadenza. Non è sufficiente un'indicazione generica quale ad esempio "ragioni organizzative ". Entro cinque giorni dall'assunzione il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore la copia del contratto sottoscritto.
Limiti quantitativi - Il numero massimo dei contratti a termine stipulabili in luogo di lavoro è una materia affidata dalla legge ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in tal senso fa testo il contratto collettivo applicato in azienda. Esistono una serie di eccezioni all'applicazione dei limiti quantitativi: se il contratto dura non più di sette mesi; se il contratto è stipulato nella fase di avvio di nuove attività; per esigenze di sostituzione o di stagionalità; per ragioni collegate ai picchi produttivi: per specifici spettacoli: radiofonici o televisivi; per assunzioni a conclusione di un tirocinio formativo; per assumere un lavoratore di età superiore ai 55 anni; per attività o servizi straordinari o occasionali definiti nel tempo.
Durata del contratto a temine - La durata non può essere superiore a tre anni. L'unica eccezione ammessa riguarda il lavoratore in mobilità Successione di contratti a termine Il lavoratore con contratto a termine può essere riassunto se tra la fine del primo contratto e l'inizio del successivo sono trascorsi 10 giorni (o 20 giorni se il contratto è scaduto aveva una durata inferiore a sei mesi.) Se l'intervallo tra i due contratti è inferiore a 10 giorni, può essere richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.
Prosecuzione oltre la data di scadenza - Se l'attività lavorativa prosegue oltre la data di scadenza del contratto per un periodo di 20 giorni (o 30 per contratti di durata pari o superiore a sei mesi) il datore di lavoro deve pagare al lavoratore una maggiorazione retributiva del 20% fino al decimo giorno e una maggiorazione del 40% per ciascuno dei seguenti giorni. Alla scadenza del ventesimo giorno il rapporto di lavoro si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.
DIRITTO DI PRECEDENZA
L'individuazione del diritto di precedenza è affidata ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.In ogni caso tale diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e per esercitarlo il lavoratore deve manifestare la propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.
Retribuzione e diritti - Al lavoratore a termine spettano gli stessi diritti economici e normativi del lavoratore a tempo indeterminato: le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto (TFR) e ogni altro trattamento contrattuale in atto nell'impresa per i lavoratori inquadrati allo stesso livello - ovviamente in modo proporzionale al periodo di lavoro prestato. In caso di malattia egli beneficia delle indennità degli istituti di previdenza per un periodo pari a quello dell'attività svolta nei dodici mesi precedenti.