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Area Contratto > Tipologie contratti di lavoro
LAVORO ACCESSORIO ( meramente occasionale )
Gli artt. 70/74 D.Lgs . 276/2003 (come modificato da D.Lgs. n. 251/2004 ), stabiliscono che " per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito :
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) dell'impresa familiare, seppur limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
f) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà. E' da escludere il lavoro accessorio possa essere utilizzato da imprese;
g) dal 2006 , ai senzi dell 'art. 11-quaterdecies, c .6 ,L.n. 248/2005 , " dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuate da studenti e pensionati ".
PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO
Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
GLI INTERESSATI COMUNICANO LA LORO DISPONIBILITÀ
I soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio preventivamente comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati e ricevono, poi, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni. Il Dm 30/9/2005 ne ha fissato il valore nominale in 10 euro e ha stabilito la sperimentazione del lavoro accessolio a Treviso e successivamente, nelle province di Verbania, Milano, Varese, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso (si tratta, dunque, di lavoro autonomo) presso uno o più enti o società concessionari all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo - una volta trattenuto il 5% di sua spettanza - per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali alla gestione separata Inps in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Inail, in misura pari al 7% del valore nominale del buono.
IL LIMITE DI 5.000 EURO L'ANNO - Questi lavoratori non potranno guadagnare più di 5 mila euro l'anno, in favore di un unico committente. A tal fine, come compenso non va considerato il valore nominale del ticket, ma ciò che effettivamente intasca il lavoratore, cioè 7,5 euro una volta tolti il contributo Inps (1,3 euro), quello Inail (0,7 euro) e l'aggio del concessionario (0,5 euro). Pertanto, per non superare il limite di 5 mila euro annui, il lavoratore può intascare al massimo 666 ticket da uno stesso soggetto. La L. n. 80/2005 ha stabilito per le imprese familiari un massimo di 10.000 euro annui - cioè un massimo di due lavoratori - e l'applicazione della normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro subordinato.
CONTRIBUTI SUL MINIMALE I contributi Inps verranno accreditati solo al raggiungimento del normale minimale.
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Il codice civile individua il lavoro autonomo nel contratto d'opera. L'art. 2222, infatti, prevede che quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme del lavoro autonomo.
In particolare, perché sia configurabile come autonoma la prestazione deve:
Quando tale attività è svolta in modo occasionaIe, cioè non abitualmente, si è in presenza di una prestazione di lavoro autonomo occasionale.
Il lavoro occasionale generico si può così riassumere: