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L'indennità di mobilità

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File pdf ---> La Mobilità 223/91


E' una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:

  • esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
  • licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;
  • licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.


I REQUISITI

Il lavoratore ne ha diritto quando:

  • è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;
  • ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;
  • può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.


La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.
I requisiti



Età del
lavoratore
Aziende del
centro-nord
Aziende del
mezzogiorno
Fino a 39
anni
12 mesi 24 mesi
da 40 a 49
anni
24 mesi 36 mesi
da 50 anni 36 mesi 48 mesi


Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore.
In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione.

LA DOMANDA E LA DECORRENZA
La domanda di indennità va indirizzata all'Inps e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 68 giorni dal licenziamento. L'indennità di mobilità decorre:

  • dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.


L'IMPORTO
Per i primi 12 mesi:100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
Per i periodi successivi:80% del predetto importo.

In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2008 è di € 858,58 lordi mensili (netto € 808,44), elevato a € 1.031,93 lordi mensili (netto € 971,67) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48.
L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

Il trattamento si interrompe quando l'interessato:

  • viene cancellato dalle liste di mobilità;
  • viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
  • raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.


IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.


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