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Part-time

Area Contratto > Tipologie contratti di lavoro



Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibilita`ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue particolari caratteristiche.
Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale argomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodicesimo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le altre eventuali condizioni concordate.
L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipendenti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:

– necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
– necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni;
– necessita` di studio connesse al conseguimento della scuoladell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.

Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione.Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` fornita entro 45 giorni dalla richiesta.

In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osservera`
il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III.
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro sara` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnicoorganizzative.

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