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Area Contratto
Il Ccnl dell'industria metalmeccanica riconosce ai lavoratori 13 permessi annui
retribuiti (c.d. P.A.R.) di 8 ore, pari complessivamente a 104 ore annue e mensili 8,66.
Ai lavoratori che prestano la propria attività in un sistema di 15 o più turni settimanali,
comprendendo il turno notturno e/o quello di sabato e domenica, è riconosciuto un ulteriore
permesso annuo retribuito di 8 ore.
Un regime di maggior favore è infine previsto per i lavoratori
del settore siderurgico, dal momento in cui il numero di permessi è elevato a 15,5,
per 124 ore complessive.
Una quota di detti permessi, fino ad un massimo di 7, può essere utilizzata per la
fruizione collettiva, previo esame congiunto fra la Direzione e la Rsu, che deve
essere di norma svolto entro il mese di maggio di ciascun anno.
Previo esame congiunto con la RSU uno dei sette PAR a fruizione collettiva potrà
essere reso non fruibile entro l'anno e, qualora il lavoratore entro il mese di novembre
non ne chieda il pagamento, verrà accantonato per essere successivamente fruito.
Art. 13. - Assenze e permessi.
Le assenze debbono essere giustificate al piu` tardi entro il giorno
successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento
giustificato.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non puo` lasciare la sede di
lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione.
Sempreche´ ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le
esigenze del servizio, l'azienda consentira` al lavoratore che ne faccia
richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito
permesso, non e` consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello
stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore
licenziato o sospeso non puo` entrare nello stabilimento se non e`
autorizzato dalla Direzione.
PERMESSI PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della legge 8
marzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di
cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e
il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito
all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita`
del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo
grado, anche non convivente, o di un soggetto componente
la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore e` tenuto a preavvertire il datore
di lavoro dell'evento che da` titolo al permesso medesimo ed i
giorni nei quali sara` utilizzato.
Nel caso della grave infermità previo accordo aziendale si può chiedere
i 3 giorni anche frazionati (esempio : 4 ore al giorno , fino all'amontare dei 3 giorni )
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermita` dei soggetti
indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo
di cinque giorni dalla ripresa dell'attivita` lavorativa, idonea documentazione
del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra
di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento
chirurgico.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni
dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita`
o della necessita` di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e
quelli non lavorativi.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli
previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
PERMESSI NON RETRIBUITI
Il lavoratore previo accordo con il datore di lavoro può accedere a dei permessi non retribuiti per proprie motivazioni .