Menu principale:
Area Contratto > Tipologie contratti di lavoro
La L.n. 30/2003 ha previsto, tra le politiche outsourcing d'impresa, anche la c.d. " somministrazione" del personale ( compiutamente regolamentata con gli art. 20/28 D.lgs . n. 276/2003 ) che sostituisce il lavoro interinale. il datore di lavoro ( utilizzatore ) può concludere un contratto di somministrazione di lavoro solo con un soggetto " somministratore " regolarmente iscritto a un albo ad hoc , istituito presso il ministero del Lavoro ( la Cassazione , con la sentenza n. 41701/2005 , ha confermato l'esclusività dei soggetti autorizzati ) . Per il tempo determinato ( unica modalità consentità dal 2008 ) occorre la presenza di "ragioni" di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ( anche " per scorrimento " ) , pur se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore , analogamente a quanto richiesto per la stipula dei contratti di lavoro a termine.
TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE
Il lavoratore ha diritto a un trattamento economico e normativo "complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte". Per il periodo di impiego l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore per retribuzione e contributi.
La contribuzione previdenziale è a carico dell'agenzia di somministrazione che è inquadrata dall'Inps nel settore terziario. Relativamente all'assicurazione Inail, i premi vengono determinati in base al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per l'attività del soggetto utilizzatore.
L 'Inps con circ, n. 22/2005, ha chiarito che le agenzie di somministrazione che forniscono lavoratori ad aziende agricole devono versare la contribuzione prevista per il settore agricolo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50/2005 , ha stabilito che , in caso di somministrazione , si applicano le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie.
CASI DI DIVIETO
È vietata la somministrazione di lavoro in sostituzione di lavoratori in sciopero o presso unità produttive in cui si sia proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti per lavoratori adibiti alle stesse mansioni.
L'INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ
Il contratto di somministrazione (come succede per quello intermittente) prevede la possibilità che il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, per certi periodi di tempo rimanga senza impiego, ossia non venga utilizzato. In tal caso, in relazione a tali periodi egli ha diritto a un'indennità mensile di disponibilità.
L'indennità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo, il che vuoI dire, praticamente, che si tratta di periodi di non lavoro a tutti gli effetti.
Così, quando si percepisce l'indennità di disponibilità, non si maturano gli scatti d'anzianità, il diritto a ferie e permessi, Tfr, mensilità aggiuntive, ecc..
Sull'indennità di disponibilità i datori di lavoro saranno tenuti a versare i contributi nella misura effettiva , in deroga alle vigenti norme in materia minimale contributivo. I lavoratori avranno, dunque , una copertura previdenziale addirittura inferiore a quella riservata ai disoccupati. Vien infatti contrazione del periodo quando non si raggiunge il minimale. Con D.m 10/3/2004 l'idennità di disp. è stata fissata in 350 euro mensili, salvo il maggiore importo stabilito dal Ccnl delle imprese di somministrazione ( il Ccnl del 23/9/2002 ha fissato l'idennità di disponibilità per l'interinale a 516 euro lordi ).
INIZIATIVE DI FORMAZIONE
A carico delle agenzie di somministrazione viene previsto un onere contributivo aggiuntivo nella misura del 4% che servirà a finanziare iniziative di formazione, di ricollocazione lavorativa, nonché a sostegno del reddito per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione.
La gestione delle nuove iniziative è affidata agli enti bilaterali che dovranno operare mediante appositi fondi a tal fine istituiti.
Nel settore edile contribuzione e formazione sono affidate alle casse edili.