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Area Contratto > Tipologie contratti di lavoro
Le istituzioni formative ne traggono un vantaggio perchè hanno a disposizione uno strumento utile poco costoso per completare con esperienze pratiche l'insegnamento teorico impartito agli studenti (soprattutto gli istituti di istruzione tecnica e professionale). Infatti il tirocinio sostuisce in parte la necessità di forti investimenti in attrezzature che invece vengono messe a disposizione dalle imprese ospitanti con il vantaggio aggiuntivo che le attrezzature presenti nelle imprese sono in genere più aggiornate di
quanto non possono essere quelle di un istituto di formazione pur efficiente.
Per i giovani tirocinanti (non è richiesto formalmente alcun requisito di età per poter accedere allo stage) il vantaggio consiste nel fare una esperienza pratica che, oltre a consentire di verificare e sperimentare sul campo le nozioni acquisite nel corso della formazione, consente anche di entrare in contatto concreto con le logiche organizzative e comportamentali di un'impresa. Per le imprese il tirocinio consente di collaborare con costi pressoché inesistenti affinché i giovani che escono dal sistema formativo abbiano una preparazione più vicina alle loro esigenze. Lo strumento si presta anche ad arricchire la banca dati di soggetti potenzialmente contattabili in futuro per eventuali possibili assunzioni. In sostanza vengono avvicinate domanda e offerta di lavoro.
Gli stage sono stati previsti per la prima volta dalla L. n. 236/93. La regolamentazione attuale è stata definita dalla L. n. 196/97 a cui hanno fatto seguito il Dm attuativo n. 142/98 e la circolare ministeriale n. 92/98.
Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 52/99, ha poi chiarito che gli stage effettuati presso le aziende da giovani impegnati in attività di formazione professionale nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo non rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina sui tirocini formativi di cui al Dm n. 142/98. Lo stage in ambito corsuale costituisce semplicemente un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica.
SOGGETTI PROMOTORI Perché possano avvenire tirocini formativi in regola con le disposizioni di legge è necessario che essi siano promossi da uno dei soggetti autorizzati (anche associati tra loro), e cioè:
-agenzie regionali per l'impiego;
-sezioni circoscrizionali per l'impiego;
-direzioni provinciali e regionali del lavoro
(almeno fino al trasferimento delle competenze sui servizi all'impiego dallo stato aDe regioni);
-università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
-provveditorati agli studi;
-istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale e centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale elo di orientamento;
-centri operanti nella formazione professionale in regime di convenzione con la regione o
la provincia competente, ovvero accreditati (art. 17, L. n. 196/97);
-comunità terapeutiche,enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli appositi albi regionali ove esistenti;
-servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle sopra indicate, sulla base di un'autorizzazione specifica della regione. Detti soggetti possono assumere il ruolo di soggetti promotori anche su proposta degli enti bilaterali o delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI - Possono ospitare i tirocinanti tutti i datori di lavoro privati e pubblici, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.
TIROCINANTI - La L. n. 236/93 chiarisce che gli stage aziendali sono destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.
NATURA DEL RAPPORTO Il rapporto di tirocinio formativo non costituisce ad alcun titolo un rapporto di lavoro.
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE Gli obblighi cui è tenuto il tirocinante nel corso della durata del tirocinio medesimo sono:
-svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; -rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
-mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a: dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
-seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
-rispettare i regolamenti aziendali.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI OSPITANTI - I soggetti ospitanti sono tenuti a:
a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
b) designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROMOTORI - I soggetti che promuovono i tirocini formativi hanno i seguenti obblighi:
-assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail;
-sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice;
-designare un tutor che segua il tirocinante e sia garante della realizzazione del progetto;
-trasmettere copia di ogni convenzione e di ciascun progetto formativo alla regione, alla struttura territoriale del ministero del Lavoro competente per ispezioni e alle rappresentanze sindacali aziendali.
LIMITI NUMERICI Per garantire che il tirocinante possa essere opportunamente seguito sono stati fissati i seguenti limiti numerici:
1) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 possono inserire un tirocinante;
2) le aziende con dipendenti da 6 a 19 possono inserire fino a due tirocinanti contemporaneamente;
3) le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono inserire tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.Frazioni di unità si arrotondano all'unità superiore se la frazione è pari o superiore a 1/2.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE - Perché i tirocini possano essere operativi occorrono alcuni adempimenti preliminari:
A) sottoscrizione tra soggetto promotore e datore di lavoro ospitante di una apposita convenzione redatta secondo il modello allegato alle disposizioni di legge citate;
B) predisposizione di un progetto formativo per ogni tirocinio.Il progetto formativo può prevedere che il tirocinio si svolga in più settori operativi aziendali. Se il tirocinio si svolge presso una pluralità di aziende, la convenzione può essere sottoscritta non dalle singole aziende ma dalla loro associazione fermo restando che ogni azienda deve indicare il responsabile aziendale che seguirà il tirocinante.
CREDITI FORMATIVI - Le attività svolte nel corso dei tirocini possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.
STRANIERI - Le disposizioni in esame sono estese anche ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi.
EXTRACOMUNITARI - Il Dm 22/3/2006 ha dato via libera ai tirocini nei confronti di cittadini extracomunitari. Se il tirocinante è un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, il decreto stabilisce che si applica l' ordinaria normativa regionale vigente in materia. Se il tirocinante è residente all'estero si applicano le disposizioni relative all'ingresso di stranieri fuori quote. In tal caso, il decreto stabilisce che la convenzione e il progetto di tirocinio devono prevedere a carico del soggetto promotore, anche l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, nonché l'obbligo nei confronti dello stato di pagare le spese di viaggio per il rientro al paese di provenienza. In alternativa, gli oneri connessi
ai predetti obblighi possono essere assunti a proprio carico dalle regioni o dal soggetto ospitante i tirocinanti.