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Area Contratto
Trattamento economico di trasferta
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla
sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono
stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete
un’indennita` di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire
forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse
del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo
detta indennita` non ha natura retributiva anche se corrisposta con
continuita` ai lavoratori che prestano attivita` lavorativa in luoghi variabili
o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l’indennita` cosi` come disciplinata nel
presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione
spettante per tutti gli istituti di legge e/o di Contratto.
Premesso che gli incrementi dell’indennita` di trasferta sono ripartiti
in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e
per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell’indennita` di
trasferta e delle sue quote e` pari a:
Misura dell’indennita` dal 1º gennaio 2009
Trasferta intera . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00
Quota per il pasto meridiano o serale 11,30
Quota per il pernottamento . . . . . . . . 17,40
E `possibile sostituire l’indennita` di trasferta, anche in modo parziale,
con un rimborso a pie` di lista delle spese di vitto e di alloggio,
quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali
spese.
Spettera`, inoltre, il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti
ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie
per l’espletamento della missione.
Gli importi del suddetto rimborso spese e delle indennita` di trasferta
saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in
trasferta verra` corrisposta una indennita` per ciascun pasto, meridiano
o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano
e` dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza
superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere
per il quale e` stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.
Inoltre, l’importo per il pasto meridiano e` dovuto, indipendentemente
dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore,
durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento
di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di
trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda.
Non si fara` luogo alla corresponsione dell’indennita` di trasferta
qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale
della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire
della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello
stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro
senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe
incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi
(quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione
dall’azienda.
In caso di maggiore spesa si provvedera` al rimborso della differenza
fino a concorrenza dell’indennita` prevista per il pasto meridiano;
b) la corresponsione dell’indennita` per il pasto serale e` dovuta
al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i
mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella
propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive
alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine,
alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) la corresponsione dell’indennita` di pernottamento e` dovuta
al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di
trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa
rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare
documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti
confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno
erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai
documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse
del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.
Resta salva la facolta` della Direzione aziendale di disporre per
esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore
nel luogo presso il quale e` stato comandato riconoscendo le
relative quote dell’indennita` di trasferta.
Il lavoratore in trasferta conservera` il normale trattamento economico
della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione
a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia
avra` diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo
realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta.
La permanenza in trasferta del lavoratore potra` di norma continuare
per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per
la quale lo stesso e` stato comandato dall’azienda.
Trattamento per il tempo di viaggio
III) Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale
direttivo, oltre al trattamento previsto ai punti I) e II) spetta un
compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato
dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere
la localita` di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il
tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto
nello stabilimento o cantiere di origine;
b) la corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le
ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione
di qualsiasi maggiorazione ex art. 7, Sezione quarta, Titolo III
(lavoro straordinario, notturno e festivo).
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato
in trasferta, iniziera` a percepire il trattamento previsto dal presente
articolo.
Il tempo di viaggio dovra` essere comunicato all’azienda per il
necessario riscontro agli effetti del compenso.
Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio effettuato
al di fuori del normale orario di lavoro continua ad essere
escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti
contrattuali e/o di legge.
IV) L’indennita` di trasferta giornaliera e` dovuta ininterrottamente
per tutti i giorni interi fra l’inizio ed il termine della trasferta,
compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in
caso di distribuzione dell’orario settimanale contrattuale su 5 giorni,
nonche´ per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti
dalla volonta` del lavoratore e sara` computata dall’ora di
partenza.
Malattia ed infortunio
V) In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta e`
dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il
lavoratore potra` richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso
delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle
spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto
VI) Resta salva la facolta` per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore
in qualsiasi momento.
Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura
il trattamento di trasferta e` dovuto sino al giorno del ricovero. Durante
il periodo di degenza il trattamento che gli verra` riconosciuto
sara` pari alla sola quota del pernottamento di cui al precedente punto
I, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro
certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture
ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale
estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facolta` per l’azienda di provvedere a proprie
spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico,
fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore,
al medesimo e` dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i
mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento,
come previsto al successivo punto VI).
Rimborso spese viaggio
VI) Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate
dall’azienda unitamente ad una congrua somma per le spese di
vitto previste per il viaggio.
Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi
sulle prevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo verra` effettuato
unitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si effettua
il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso
cui il trasfertista presta la propria opera. Previo consenso dell’azienda,
il trasfertista potra` delegare un proprio familiare a riscuotere,
presso lo stabilimento di origine, la retribuzione spettantegli.
VII) Il lavoratore in trasferta dovra` rifiutarsi di lavorare in ore
straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato
dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto
potere.
Il lavoratore in trasferta dovra` attenersi alle norme contrattuali
per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite
dall’azienda per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro cui sia adibito;
inoltre, secondo le disposizioni impartite dall’azienda, dovra`
provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle
ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti
dall’azienda sull’andamento del lavoro e ad attuare tutto
quanto necessario per la sua buona esecuzione.
Permessi.
VIII) Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno
essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei
permessi durante i quali cessera` ogni forma di retribuzione e di trattamento
economico di trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata
superiore a 4 mesi continuativi, l’azienda concedera`, a richiesta
scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio con rimborso delle
spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere
lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e con l’aggiunta
di una o due quote per il pasto a seconda che abbia consumato uno o
due pasti durante il viaggio, una licenza minima di tre giorni dei
quali uno retribuito.
E `fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui
sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni
dalla maturazione del diritto medesimo. L’azienda, compatibilmente
con le esigenze del lavoro, concedera` la licenza medesima entro un
periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata.
Il lavoratore avra` facolta` di recuperare – secondo le necessita`
produttive dell’azienda – un giorno di permesso non retribuito nei
60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.
In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di
cui all’art. 10, Sezione quarta, Titolo VI, l’azienda rimborsera` le
spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro
rimborso spese.
IX) L’eventuale tassa di soggiorno e le spese postali e varie sostenute
dal lavoratore per conto dell’azienda saranno da questa rimborsate.
X) Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo
verra` riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento sui minimi
della indennita` di trasferta.
XI) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei
confronti dei lavoratori:
a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per
prestare la loro opera nell’effettuazione di un determinato lotto dei
seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo
e continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei
fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche,
ferroviarie e simili.
Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale,
al netto dell’ex indennita` di contingenza riportata all’art. 5, Sezione
quarta, Titolo IV, saranno maggiorati del 30 per cento.
Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni:
in caso di infortunio o malattia sara` loro corrisposto il 30 per
cento del minimo di paga base contrattuale, al netto dell’ex indennita`
di contingenza, con i limiti di tempo e con le modalita` previste, per il
rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al punto V); nei casi e
nei modi previsti al sopra citato punto sara`, inoltre, corrisposto il rimborso
delle spese di trasporto per il rientro in sede.
Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto
con i mezzi autorizzati.
I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei
lavori di cui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell’azienda
si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo.
Le parti confermano che l’erogazione del 30 per cento del minimo
di paga base contrattuale, al netto dell’ex indennita` di contingenza,
e` alternativa al riconoscimento dell’indennita` di trasferta.
b) che per l’attivita` esplicata devono normalmente spostarsi da
localita` a localita` nell’ambito dello stesso centro urbano per la installazione
e manutenzione di impianti: di riscaldamento, condizionamento,
idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione,
elettrici, di trasmissione dati, di misurazione, segnalazione
e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione radio.
Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le
condizioni previste dalla lettera a) del punto II), verra` corrisposta la
quota per il pasto meridiano dell’indennita` di trasferta di cui al presente
articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale
oppure di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni
con ristoranti) messi a disposizione dall’azienda.
XII) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie
collettive e continuative, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora
egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con
il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione.
In tal caso verra` inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo
di viaggio di cui al punto III).
XIII) Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti
comunicheranno all’organismo sindacale territorialmente competente,
su richiesta di quest’ultimo, la dislocazione dei cantieri quando essi
occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.
XIV) Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso
minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la
destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia
prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facolta` dell’azienda di destinare
a diverso cantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano
esigenze tecniche od organizzative.
XV) 1. Nelle aziende di installazione di impianti con piu` unita`
produttive le Rappresentanze sindacali unitarie possono istituire organi
di coordinamento.
2. I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento
potranno usufruire sono regolamentati dalla vigente normativa
in materia.
XVI) Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso
fissare un trattamento minimo e non gia` ammettere riduzioni
delle condizioni nel complesso piu` favorevoli godute dai singoli o derivanti
da accordi aziendali, provinciali, ecc., le quali in ogni caso assorbono
fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente
articolo rispetto alle situazioni in atto.
Art. 8. – Trasferimenti
I lavoratori di eta` superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne,
potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare,
a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovra` tenersi conto delle
obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro
il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle
Rappresentanze sindacali unitarie.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso
non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione
alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta
delle stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono
disposti nell’ambito del comprensorio.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in
materia derivanti da accordi aziendali.