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Unificazione operai-impiegati

Area Contratto


Art. 3. – Mensilizzazione


La retribuzione dei lavoratori e` determinata in misura fissa
mensile. La retribuzione oraria dei lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali,
si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione
unica, gli aumenti periodici di anzianita`, gli aumenti di
merito nonche´ gli altri compensi eventualmente fissati a mese. A
tale importo si aggiungeranno gli eventuali elementi orari della retribuzione
quali, ad esempio, incentivi, indennita` varie, ecc..
Inoltre, per gli addetti lavoranti a cottimo e per i concottimisti
si aggiungera` rispettivamente il rendimento di cottimo e di concottimo.


Norme Transitorie


1) Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 a cui si applicava
la Disciplina Speciale, Parte Prima, a partire dall’anno 2009
con la retribuzione del mese di dicembre verra` riconosciuta un’erogazione
annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti quale Elemento
individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex Ccnl 20
gennaio 2008.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spettera`
il pagamento dell’Elemento sopra definito in proporzione dei dodicesimi
maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara`
considerata, a questi effetti, come mese intero.
2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte
Prima, fino al 31 dicembre 2008 la retribuzione sara` ragguagliata
alle ore lavorate e a quelle contrattualmente dovute.

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